Tariffe

Quando ricorrere alla mediazione?

L'esperimento del procedimento di mediazione e' obbligatorio ed è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, nelle controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura (Art. 5, comma 1, decreto legislativo 28/2010).

Nelle materie per le quali non è prevista l'obbligatorietà la procedura di mediazione è comunque attuabile in forma volontaria..

L'esperimento del procedimento di mediazione non e' obbligatorio: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile. (Art. 5, comma 6 decreto legislativo 28/2010).

Obbligatoria Incorpora già le riduzioni di legge

Fino a 1.000,00 € 80,00 €
Da 1001,00 € a 5000,00 € 160,00 €
Da 5.001,00 € a 10.000,00 € 290,00 €
Da 10.001,00 € a 25.000,00 € 440,00 €
Da 25.001,00 € a 50.000,00 € 720,00 €
Da 50.001,00 € a 150.000,00 € 1200,00 €
Da 150.001,00 € a 250.000,00 € 1500,00 €
Da 250.001,00 € a 500.000,00 € 2500,00 €
Da 500.001,00 € a 1.500.000,00 € 3900,00 €
Da 1.500.001,00 € a 2.500.000,00 € 4600,00 €

Scarica il modulo

Facoltativa tabella generale di riferimento A *

Fino a 1.000,00 € 64,00 €
Da 1001,00 € a 5000,00 € 128,00 €
Da 5.001,00 € a 10.000,00 € 232,00 €
Da 10.001,00 € a 25.000,00 € 352,00 €
Da 25.001,00 € a 50.000,00 € 576,00 €
Da 50.001,00 € a 150.000,00 € 960,00 €
Da 150.001,00 € a 250.000,00 € 1200,00 €
Da 250.001,00 € a 500.000,00 € 2000,00 €
Da 500.001,00 € a 1.500.000,00 € 3120,00 €
Da 1.500.001,00 € a 2.500.000,00 € 3680,00 €

Scarica il modulo

Aumenti e riduzioni

* L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

  1. può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto (1/5) tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà dell'affare;
  2. deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (1/4) in caso di successo della mediazione;
  3. deve essere aumentato di un quinto (1/5) nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
  4. deve essere ridotto di un terzo (1/3) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera E) e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti ad eccezione di quello previsto dalla lettera B);
  5. deve essere ridotto ad Euro 40,00 per il primo scaglione e ad Euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della superiore lettera C), quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento, indipendentemente dal valore della controversia. Se all’esito del primo incontro programmatico le parti decidono di non esperire il tentativo di mediazione nessun compenso, eccetto le spese di avvio (1) e le spese vive (3), è dovuto all’Organismo di Mediazione.
(Art. 16, comma 4, del regolamento di attuazione D. M. 180/2010)

Tutti gli importi sono da ritenersi IVA esclusa.