La procedura si avvia con il deposito dell'istanza di mediazione presso la Segreteria dell'Organismo o compilando il modulo on line.
Il Responsabile dell'Organismo nomina un mediatore scegliendolo dal proprio elenco e convoca le parti presso una propria sede entro 40 giorni dal deposito dell'istanza.
Nel giorno, ora e luogo stabiliti, il mediatore incontra tutte le parti ed i rispettivi avvocati. Al primo incontro, il mediatore illustra a tutti i partecipanti le regole procedurali ed agisce affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.
Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi, anche per assenza della controparte, sono dovute esclusivamente le spese di avvio, di mediazione in misura ridotta e le spese vive.
Sin dal primo incontro ciascuna parte ha la possibilità di esporre il caso alla presenza della controparte e del mediatore al fine di raggiungere la possibile soluzione negoziale della controversia.
L’accordo raggiunto dalle parti assistite dai propri Avvocati ha valore di titolo esecutivo. In tutti gli altri casi, l’efficacia esecutiva è subordinata all’omologa, su istanza di parte, del Presidente del Tribunale.
In caso di mancato accordo, il mediatore redige il verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.